- Agevolazione del 55% per il risparmio energetico
- Agevolazione del 36%
- CLIMATIZZATORI
- CALDAIE
LEGGI LA GUIDA ALLE NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA 2008
LA DETRAZIONE DEL 55% SULLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Nata con la finanziaria 2007 l'agevolazione del 55% continua sino al 2010.
Si tratta di riduzioni sull’irpef ed ires per interventi mirati soprattutto al contenimento energetico degli edifici.
Vediamo di seguito di spiegare in maniera semplice tutto ciò che bisogna sapere per usufruire dell’agevolazione fiscale.
IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE DEL 55%
In particolare le spese agevolabili sono le seguenti:
A - riduzione del fabbisogno energetico (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.)
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fornitura e posa in opera di materiale coibente per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti
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fornitura e posa in opera di materiali ordinari anch' essi necessari per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti
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demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo
B - miglioramento termico dell’edificio e quindi infissi, coibentazione pavimenti ecc.
- sostituzione degli infissi con altri aventi trasmittanza minore
- miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati ad esempio con la predisposizione di doppie finestre.
C - installazione di pannelli solari
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fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche nonché le opere idrauliche necessarie per la realizzazione di impianti solari termici anche ad integrazione degli impianti di riscaldamento
D - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
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smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale fornitura di tutte le apparecchiature, opere idrauliche ecc. per la sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione invernale con altri impianti dotati di caldaie a condensazione.
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Tra gli interventi agevolabili è stata aggiunta la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
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Negli interventi ammissibili sono compresi tutti i lavori per dare l’impianto eseguito a regola d’arte e completamente funzionante.
A seconda dell’intervento da eseguire possono variare gli importi massimi detraibili.
CHI PUO' USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55%
Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione di imposta è che gli interventi di riqualificazione energetica siano eseguiti su fabbricati esistenti.
L' esistenza del fabbricato è provata dall’iscrizione dello stesso al catasto.
Sono esclusi dalle agevolazioni come si capisce gli edifici nuovi in corso di costruzione.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. Più nello specifico possono godere dell’agevolazione i seguenti soggetti:
- persone fisiche compresi artigiani e liberi professionisti
- contribuenti che hanno redditi da impresa (persone fisiche, società di persone e capitali)
- associazioni tra professionisti
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
Tra le persone fisiche rientrano anche quelli che hanno un qualsiasi diritto reale sull’immobile, condomini per interventi sulle parti comuni, gli inquilini, chi ha l’immobile in comodato.
Possono godere dell’agevolazione del 55% anche i familiari che convivono con il possessore o detentore dell’immobile oggetto di intervento. (coniuge, parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).
Le agevolazioni seguono l’immobile nel senso che le quote di detrazione residue non utilizzate nel caso ad esempio di vendita dell’immobile andranno a vantaggio del nuovo proprietario. Anche in caso di decesso dell’avente diritto l’agevolazione si trasmette per intero all’erede che manterrà la detenzione del bene.
Si rammenta che trattasi di una detrazione e non di un credito, per cui essa è portata a riduzione dell’imposta lorda dovuta dal contribuente, nei limiti della medesima: ciò significa che, qualora la detrazione spettante per un determinato periodo superi l’imposta lorda, l’eccedenza andrà perduta e non potrà generare un credito riportabile al periodo successivo.
E’ quindi consentito ripartire la detrazione in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione.
A decorrere dalle spese sostenute dal 1º gennaio 2008, dunque, ciascun contribuente, sulla base della stima dell’imposta lorda dovuta negli esercizi successivi, sarà libero di scegliere il numero di rate in cui ripartire la detrazione maturata.
La detrazione del 55% non può essere cumulata con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi da altre normative nazionali. Nel caso che gli interventi che si vogliano realizzare rientrino sia nelle agevolazioni relative al risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni (es. detrazione del 36%) bisognerà scegliere o l’uno o l’altro beneficio fiscale. Quest' ultimo comunque è compatibile con altre agevolazioni che non abbiano natura fiscale (contributi, finanziamenti ecc.).
COSA OCCORRE INVIARE ALL'ENEA E COME?
La normativa 2008 impone che entro 90 giorni dal termine dei lavori occorre inviare:
- copia dell'attestato di qualificazione energetica (allegato A al "decreto edifici")
- la scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E).
Tuttavia, esclusivamente per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e all'installazione di pannelli solari, l'allegato A non è richiesto, mentre la scheda informativa è stata modificata rispetto al 2007 ed ha preso il nome di allegato F.
Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc.
Inoltre, dal 2008, occorrerà obbligatoriamente avvalersi, per l'invio della documentazione, della procedura guidata di compilazione e di invio informatico attraverso l'apposito sito internet.
Il contribuente deve conservare e, se richiesto, esibire all’Agenzia delle Entrate il certificato di asseverazione redatto dal tecnico abilitato, la ricevuta della documentazione inviata all’Enea, nonché le fatture e le ricevute dei relativi bonifici bancari.
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LA DETRAZIONE DEL 36%
Nessuna modifica sostanziale di modalità, limiti e condizioni per usufruire della detrazione d’imposta del 36% dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di recupero del patrimonio edilizio.
Forse è bene ricordare che:
- l’agevolazione spetta se la spesa non supera la cifra massima di 48mila euro, riferita alla singola unità immobiliare e non alle diverse persone che l’hanno sostenuta. Pertanto, questo ammontare andrà suddiviso in proporzione fra tutti gli interessati
- la detrazione va ripartita in 10 anni. Il criterio però cambia se a sostenere i costi sono anziani di età compresa tra i 75 e gli 80 anni (proprietari o titolari di altro diritto reale sull’abitazione oggetto di intervento). Per questi la ripartizione va fatta, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali
- se i lavori di ristrutturazione sono la semplice prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti, ai fini del calcolo (entro i 48mila euro), bisogna tener conto delle spese già sostenute
- il beneficio fiscale è subordinato all’emissione, da parte della ditta che ha eseguito i lavori, di fattura dettagliata che distingua dagli altri il costo della relativa manodopera.
Invariata la disciplina generale della detrazione che si applica ai costi:
- sostenuti dal possessore o dal detentore per interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sulle parti comuni di fabbricati residenziali
- sostenuti dal possessore o dal detentore per interventi di manutenzione straordinaria, restauri e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole abitazioni, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e relative pertinenze
- di costruzione (come da dichiarazione rilasciata dal costruttore) di box o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
- sostenuti dal possessore o dal detentore per la messa a norma degli edifici, per quanto riguarda gli impianti elettrici e a gas, per la eliminazione delle barriere architettoniche, per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, per la cablatura degli edifici, per il contenimento dell’inquinamento acustico, per il conseguimento di risparmi energetici, per l’adozione di misure antisismiche, per la prevenzione di infortuni domestici e per la bonifica dell’amianto.
La proroga triennale del 36% porta, di conseguenza, a un provvedimento dello stesso tipo per l’applicazione dell’aliquota agevolata Iva del 10% alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate in relazione a interventi di recupero edilizio realizzati, in particolare, su immobili residenziali.
COSA SI PUO' DETRARRE CON L’AGEVOLAZIONE DEL 36%
I lavori che rientrano nella detrazione del 36% principalmente sono quelli individuati dal DPR 6 giugno 2001 n° 380 (testo unico edilizia) e precedentemente elencati dall’art. 31 lettere a, b, c, d della legge 5 agosto 1978 n° 457.
Nello specifico rientrano nell’agevolazione del 36% le seguenti categorie di lavori:
- Lavori di manutenzione straordinaria;
- Lavori di manutenzione ordinaria;
- Opere di restauro e risanamento conservativo;
- Lavori di ristrutturazione edilizia;
Vediamo cosa si intende per ognuna delle categorie su citate:
- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Per manutenzione straordinaria si intende interventi di carattere innovativo, di natura edilizia e impiantistica con lo scopo di mantenere in efficienza l'edificio. La manutenzione straordinaria non prevede l'ampliamento dell'edificio, sia per quanto riguarda la superficie coperta e sia per quanto riguarda il volume né la variazione di destinazione d'uso.
- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Per manutenzione ordinaria si intendono piccoli interventi urgenti di riparazione, adeguamento funzionale e/o rifacimento che interessano l’edificio e l’impiantistica (es.: tinteggiatura dei locali e degli infissi, modifiche all’impianto elettrico, riparazione caldaia, sostituzione di coppi, abbattimento di una tramezza, ecc.).
- LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
Per restauro e risanamento conservativo si intende un insieme di interventi mirati a: ripristinare e consolidare gli elementi che costituiscono l'edificio. La norma prevede due gruppi di interventi simili ma diversi per quanto riguarda le caratteristiche degli edifici sui quali tali interventi sono realizzati. Gli interventi di restauro equivalgono alla restituzione di un organismo edilizio di un certo valore architettonico, storico-artistico.
Il risanamento conservativo è un complesso di interventi mirati a adeguare ad una migliore esigenza d'uso attuale un edificio esistente sotto l'aspetto tipologico, formale, strutturale e funzionale.
- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
In ultimo per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia, la stessa è caratterizzata da due aspetti fondamentali; il primo è determinato dalla sistematicità delle opere edilizie ed il secondo riguarda la finalità della trasformazione che può modificare completamente l'edificio esistente.
A seconda della trasformazione effettuata sull'edificio, sarà necessario richiedere la concessione edilizia ed il pagamento degli oneri concessori. Attraverso la ristrutturazione edilizia sarà possibile incrementare la superficie dell'edificio ma non il suo volume.
Possono essere detratte tutte quelle spese, comprensive di IVA, effettivamente sostenute e documentate per appalti, acquisto di beni finiti, materie prime e semilavorati relative agli interventi di recupero effettuati sugli immobili residenziali.
Gli interventi oggetto dell'agevolazione devono ovviamente rispettare la normativa relativamente alle norme edilizie ed urbanistiche che ne disciplinano la realizzabilità.
Vengono comprese nell'agevolazione gli oneri per le spese di progettazione, altre prestazioni professionali, perizie e sopralluoghi, oneri di urbanizzazione ed altre eventuali spese per l'esecuzione delle opere edilizie oggetto degli interventi previsti e per la messa a norma degli impianti elettrici (legge n. 46/90) e a metano (ai sensi delle norme UNI CIG, legge, 1083/71) degli edifici.
Anche le spese per la redazione della documentazione atta comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, e per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione sono deducibili, in base all'art. 6 l. 488/99.
Non rientrano nell'agevolazione gli interessi passivi pagati per i mutui stipulati per sostenere le spese di recupero edilizio.
IN PARTICOLARE:
AGEVOLAZIONI FISCALI CLIMATIZZATORI:
Fino al 31 dicembre 2010, coloro che acquistano un climatizzatore hanno diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla Legge Finanziaria.
NON TUTTI I CONDIZIONATORI GODONO PERÒ DELLO SCONTO FISCALE.
Quali sono le condizioni necessarie affinché l’acquisto goda delle agevolazioni?
- Che sia finalizzato al RISPARMIO ENERGETICO.
Perciò, il condizionatore, deve essere dotato di pompa di calore ad alta efficienza e quindi che produca sia aria calda che fredda con bassi consumi energetici.
- Che nella fattura di acquisto sia EVIDENZIATO L’IMPORTO DELLA MANODOPERA necessaria per il montaggio.
Perciò sia la fornitura che l’installazione dell’apparecchio devono essere effettuate dalla stessa ditta.
- Alcuni Comuni richiedono la presentazione della DIA (Denuncia Inizio Attività).
Perciò, prima dell’inizio dei lavori, è consigliabile informarsi presso il proprio Comune.
Gli sconti sono di due tipi:
- La detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per l’acquisto e l'installazione.
- La riduzione dell'aliquota Iva dal 20% al 10%.
Quali sono le procedure per usufruire delle agevolazioni?
- PRIMA dell'installazione, deve essere inviata una raccomandata contenente la COMUNICAZIONE DEI LAVORI (su apposito modello) al centro operativo di Pescara.
- Effettuare il pagamento della fattura dei lavori eseguiti tramite BONIFICO BANCARIO.
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ROTTAMIAMO LA VECCHIA CALDAIA
Check rapido sul vostro impianto di riscaldamento
Se una delle caratteristiche corrisponde al suo impianto Le consigliamo la sostituzione
- L’anno di costruzione è prima del 1978 (vedere targhetta tecnica)
Le vecchie caldaie hanno un isolamento termico poco efficace (oppure senza isolamento termico). Questo causa delle dispersioni di energia (20% e più) attraverso le superfici della caldaia
- La caldaia è adatta per l’esercizio con due combustibili diversi (ad es. gasolio e legna)
Le caldaie moderne con bruciatori a gas o gasolio sono molto più efficienti e ecologiche. Nella maggior parte dei casi le caldaie a due combustibili non offrono questi vantaggi, nemmeno cambiando bruciatore.
- Il bruciatore si inserisce frequentemente per mantenere la temperatura costante anche in giornate calde (il locale caldaia è sempre caldo)
Le vecchie caldaie sono soggette a corrosione nelle fasi di riscaldamento e raffreddamento. Per questo devono mantenere sempre una temperatura costante anche se non necessario con un conseguente aumento del consumo di combustibile.
- Non è possibile regolare la temperatura dell’acqua sanitaria separatamente dalla temperatura del sistema di riscaldamento
Le vecchie regolazioni non permettono un'impostazione separata della temperatura acqua calda sanitaria. Essa corrisponde alla temperatura estremamente alta della caldaia.
- Le dispersioni per gas di scarico sono elevate (controllare il protocollo analisi fumi)
Le dispersioni per gas di scarico elevate sono il risultato del funzionamento a temperatura costante. Le superfici riscaldanti sono sempre calde e la temperatura dei gas di scarico è relativamente elevata già all'accensione del bruciatore. L'installazione di un nuovo bruciatore può ridurre le dispersioni per gas di scarico però le dispersioni per irraggiamento della caldaia rimangono invariate. Una caldaia vecchia con un bruciatore nuovo rimane sempre una combinazione non conveniente.
La caldaia del nostro impianto di riscaldamento, se trascurata o mal regolata, sfrutta poco e male l’energia contenuta nel combustibile.
In questo senso, il DPR 412/93 ha reso obbligatori, a partire dall’agosto del 1994, controlli periodici sull’efficienza degli impianti termici.
Su tutte le caldaie, sia autonome sia centralizzate, dobbiamo fare effettuare, un intervento di manutenzione l’anno seguendo precise regole. I risultati delle manutenzioni vanno riportati sull’apposito libretto che tutti gli impianti devono, per legge, avere.
Inoltre, con cadenze che dipendono dalla potenza dell’impianto termico, attraverso una semplice analisi di temperatura e composizione dei fumi di scarico, bisogna far verificare la “pulizia” dei prodotti della combustione ed il rendimento della caldaia.
Può capitare che la nostra vecchia caldaia, autonoma o condominiale, non superi questa prova di corretto funzionamento. In questo caso, se dagli accertamenti risultasse che non è possibile migliorare il rendimento o ridurre l’inquinamento dei fumi adeguandoli ai limiti imposti dalla legge, è obbligatorio sostituire la caldaia.
Nel caso di caldaie con più di 12-15 anni di vita, macchine vecchie e tecnologicamente superate, anche se in regola con la normativa, qualora il rendimento fosse prossimo ai valori limite, i consumi di combustibile potrebbero essere di notevole entità: in questo caso è conveniente “rottamare” la vecchia caldaia e sostituirla con una ad alto rendimento.
Una caldaia si può dire “ad alto rendimento” quando almeno il 90% dell’energia contenuta nel combustibile che brucia viene da essa trasferito all’acqua dell’impianto di riscaldamento.
Il valore del rendimento è un dato fornito dalle case costruttrici. Esso si può, in ogni caso, desumere dai dati di consumo e produzione presenti nella targhetta applicata sulla caldaia o da quelli riportati sui depliant illustrativi delle prestazioni del modello.
CONTROLLI CALDAIE
La legge 10/91, il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 551/99 hanno imposto all'occupante (proprietario, inquilino, usufruttuario, etc) di un’abitazione nella quale sia installato un impianto termico autonomo una serie di obblighi relativi all'esercizio e alla manutenzione dell'impianto stesso. L'occupante è, pertanto, considerato responsabile dell'esercizio e della manutenzione.
Egli può delegare la responsabilità della manutenzione (ma non dell'esercizio) ad un manutentore abilitato.
Questa responsabilità comporta l'osservanza della periodicità dell'intervento di manutenzione annuale e delle verifiche biennali delle caratteristiche della combustione, la compilazione e la firma del libretto di impianto nonché il rispetto dei rendimenti previsti dalla legge.
La manutenzione dell'impianto termico deve essere effettuata solo da manutentori in possesso dei requisiti di legge.
L'impianto, inoltre, deve essere munito di un "libretto di impianto", che va sostituito ogni qual volta venga cambiato il generatore di calore. La compilazione del libretto spetta al manutentore incaricato.
Sul libretto vanno annotati i risultati delle verifiche della combustione, nonché il riferimento alle relazioni relative a ciascun intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, contenente nel "rapporto di controllo e manutenzione ora chiamato allegato G ".
DECRETO CHE DISCIPLINA L’INTERVALLO DELLE MANUTENZIONI DELLE CALDAIE
In vigore dal 2 febbraio 2007 il D.L. 29 dicembre 2006 n. 311 chiarisce le modalità e i tempi che devono trascorrere tra una manutenzione caldaia e la successiva.
Il Decreto suddivide in due operazioni distinte gli interventi da eseguire sulla caldaia:
- MANUTENZIONE (ovvero pulizia e controlli ai fini della sicurezza)
- CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (ovvero analisi di combustione e determinazione del rendimento).
La MANUTENZIONE deve essere eseguita con una periodicità fissata dall’impresa installatrice. In caso di mancanza di prescrizioni da parte di essa la periodicità è stabilita dal costruttore.
Nel caso manchino entrambe queste prescrizioni, dovrebbero intervenire le norme UNI-CEI per stabilire questa tempistica.
Per quanto riguarda il controllo di EFFICIENZA_ENERGETICA il Decreto stabilisce, i seguenti intervalli:
- Ogni 6 MESI per tutti gli impianti con più di 350 kW.
- Ogni ANNO per tutti gli impianti tra 35 kW. e 350 kW e tutti gli impianti alimentati a gasolio o legna.
- Ogni 2 ANNI per impianti inferiori a 35 kW. e caldaie a camera aperta installate all’interno di locali abitati dell’unità immobiliare
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